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CORTE DI CASSAZIONE: INFORTUNIO SUL LAVORO E MANCANZA DEL PIANO ORGANIZZATIVO DEI LAVORI

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Con la Sentenza n. 33310 del 27 agosto 2012 la Corte di Cassazione Penale, Sezione quarta, accoglie il ricorso del legale rappresentante di una srl considerato responsabile per il reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio di un dipendente. Il lavoratore, durante i lavori di ristrutturazione di un fabbricato, è rimasto vittima di un infortunio mentre si trovava su un ponteggio ancorato ad un “timpano” (elemento triangolare sul quale poggiavano le due falde di copertura) che, in tesi d’accusa, non si era provveduto a puntellare e che era crollato travolgendolo; nella caduta la vittima ha riportato una frattura alla gamba sinistra.
Condannato in primo grado, viene invece assolto in secondo grado. Il Procuratore Generale Propone ricorso presso la Corte d’Appello di Trieste che viene ritenuto fondato. La sentenza viene quindi annullata con rinvio.

La Suprema Corte afferma che il giudice del gravame ha considerato, in termini peraltro incompleti, solo il primo aspetto dell’accusa, ossia il mancato consolidamento delle strutture interessate ai lavori, trascurando gli ulteriori profili di colpa rilevati ossia il non avere adeguatamente pianificato gli interventi di demolizione dell’immobile al fine di prevenire il rischio di incidenti attraverso la predisposizione di un piano organizzativo dei lavori che garantisse la loro esecuzione in piena sicurezza.
Non è stato chiarito, quindi, dallo stesso giudice, se l’intervento sul manufatto crollato fosse stato preceduto da un’adeguata pianificazione del lavoro e delle modalità di esecuzione degli stessi; approfondimento che non può non ritenersi indispensabile.

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